Sei una Cooperativa e vuoi registrarti? Contattaci
Vuoi ricevere la nostra newsletter quindicinale? Utilizza il modulo qui sotto
Iscriviti alla newsletter
login utente
| Il risparmio energetico in condominio – nuove disposizioni per le assemblee condominiali |
| Lunedì 07 Dicembre 2009 |
|
Uno dei principali ostacoli alla diffusione degli interventi di risparmio energetico sulle parti comuni degli edifici condominiali è rappresento dalla difficoltà di raccogliere il necessario consenso dalla maggioranza degli inquilini. La Legge 99 del 2009 chiarisce, dopo anni di incertezza, il significato di "maggioranza speciale" introdotto dalla Legge 10 del 1991 a proposito degli interventi di risparmio energetico, facilitando così l'approvazione di interventi come l'installazione di pannelli solari per produzione di elettricità o di calore, la sostituzione della caldaia o l'isolamento termico di facciate e copertura.
In altre parole, non contano i singoli condomini favorevoli all’intervento, ma la somma dei loro millesimi, che deve essere maggiore della somma dei millesimi dei condomini contrari sommati a quelli degli astenuti. Ovviamente l’assemblea deve essere dichiarata valida, ossia devono essere presenti di persona o per delega almeno un terzo dei condomini che possiedano complessivamente almeno un terzo dei millesimi (seconda convocazione). Gli interventi ammessi non sono specificati, ma si può affermare che si tratta di due tipologie sostanziali di interventi, la prima che riguarda l’installazione di quegli impianti che funzionano a fonti rinnovabili (prima fra tutte, il solare, quindi pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria o per la produzione di energia elettrica). La seconda, invece, riguarda quegli interventi sull’impianto termico oppure sull’involucro edilizio (isolamento a cappotto, sostituzione dei serramenti), che portino ad un risparmio energetico attestato da opportuna certificazione energetica, e quindi la possibilità di sfruttare anche le detrazioni fiscali previste. Per discutere questa notizia nel forum, effettua il login e segui questo link. |
Il testo aggiornato della Legge 10/91 art. 26 c. 2 recita: