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| Certificazione Energetica: la Commissione Europea richiama Italia e Spagna |
| Scritto da Sergio Rossi |
| Mercoledì 01 Dicembre 2010 |
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Solo pochi mesi fa la Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2010/31/UE che rivede e potenzia la 2002/90/CE sul rendimento energetico degli edifici. E' invece notizia di pochi giorni fa il richiamo ufficiale della Commissione all'Italia ed alla Spagna per la mancata completa attuazione della Direttiva del 2002.
Lo scopo della legislazione europea è ridurre significativamente il consumo energetico degli edifici per contribuire così alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'UE. Cospicui risparmi energetici possono inoltre diminuire drasticamente la fattura energetica di ciascuna famiglia. La Commissione ritiene che l'Italia e la Spagna non abbiano adottato tutte le misure previste dalla legislazione europea. Italia: Le disposizioni della legislazione italiana in materia di rilascio degli attestati di rendimento energetico degli edifici non rispondono alle esigenze fissate dalla direttiva. L'Italia non ha inoltre adottato alcuna misura relativa all'obbligo di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria per valutarne il rendimento. Spagna:La Spagna non ha ancora adottato una metodologia di calcolo del rendimento energetico, né un sistema di attestazione che interessi tutti gli edifici esistenti. Il regime spagnolo di ispezione delle caldaie non interessa inoltre gli impianti già in funzione prima dell'entrata in vigore della legislazione. Contesto: La procedura d'infrazione fa riferimento alla legislazione che segue: Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, GU L 1 del 4.1.2003 In Italia il DLgs 112/2008, abrogando i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto di compravendita per chi non avesse allegato la certificazione al rogito. Insomma rimane l'obbligo della certificazione ma non quello di allegare l'attestato al contratto di vendita o locazione, in palese contrasto con l'obiettivo principale della certificazione energetica che è quello di informare l'acquirente o locatario delle caratteristiche dell'edificio o alloggio che sta per acquistare o affittare. Si segnala che tuttavia alcune Regioni hanno ristabilito con proprio provvedimento tale obbligo di allegare l'attestato al contratto. Per maggiori informazioni consultare l'area documentale (riservata agli utenti registrati), o la pagina online dell'UE sulle prestazioni energetiche degli edifici (in inglese). |
Nella fattispecie tale normativa deve consentire ai cittadini europei di trarre beneficio da tutte le informazioni utili sugli edifici che acquistano o affittano. Essa dispone inoltre che ciascuno Stato debba stabilire un sistema di ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti di condizionamento dell'aria. Le decisioni della Commissione sono emesse sotto la forma di pareri motivati. Se entro due mesi non è adottata alcuna misura per garantire l'adeguamento, la Commissione potrebbe decidere di citare gli Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia.